Contributo a fondo perduto: dal 30 marzo le domande
Contributo a fondo perduto: dal 30 marzo le domande
Da oggi 30 marzo è possibile presentare la richiesta per l'ottenimento del contributo a fondo perduto del DL Sostegni.
Con il Provvedimento del 29 marzo 2021 l'agenzia delle entrate perfeziona le regole per la determinazione del valore del contributo previsto dall’articolo 1 del Decreto Sostegni a favore dei soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
Si chiarisce che per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.
Aggiornate anche le relative istruzioni allegate al modello da utilizzare per la richiesta, mentre si sottolinea che le modifiche non incidono, invece, sulle specifiche tecniche già approvate con il provvedimento precedente del 23 marzo 2021.
Ricordiamo che fino al 28 maggio 2021 sarà possibile inviare telematicamente la domanda per la richiesta del contributo a fondo perduto.
Il contributo spetta in base ad una percentuale applicata alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 se il dato del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento al dato del 2019.
La percentuale da applicare si distingue in base al valore dei ricavi o dei compensi del 2019.
Nelle istruzioni alla compilazione del modello si riporta una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali far riferimento per evitare errori al momento della compilazione del modello.
L’istanza potrà essere presentata mediante:
•i canali telematici dell’Agenzia delle entrate
•attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”
•direttamente dal richiedente o dall’intermediario con delega al cassetto fiscale oppure con delega al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Dal 30 marzo al 28 maggio 2021 sarà possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. Nello stesso periodo ma anche oltre la data del 28 maggio sarà possibile trasmettere la rinuncia al contributo. L’erogazione del contributo è effettuata con accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
l contributo potrà essere utilizzato, nella sua totalità, come credito di imposta, esclusivamente in compensazione mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici. Il provvedimento dell’Agenzia specifica che l’utilizzo del credito sarà possibile successivamente alla comunicazione.
Consulta qui le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con le ultime novità sul Decreto Sostegni.