Mancata comunicazione al Registro Imprese della Camera di Commercio del domicilio digitale dell’impresa (PEC): attribuzione d’ufficio e sanzione

Mancata comunicazione al Registro Imprese della Camera di Commercio del domicilio digitale dell’impresa (PEC): attribuzione d’ufficio e sanzione


Mancata comunicazione al Registro Imprese della Camera di Commercio del domicilio digitale dell’impresa (PEC): attribuzione d’ufficio e sanzione

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⚠️Tutte le imprese, già iscritte al Registro Imprese (RI) della Camera di Commercio, che non hanno ancora provveduto a comunicare il proprio domicilio digitale (un prerequisito per l’iscrizione a tale registro), devono regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio. Cosa succede altrimenti e nel frattempo, per tutte le imprese che non adempiono all’aggiornamento?

????In base all’ art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale, ovvero il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, sono soggette a:

• applicazione di sanzioni: come previsto dall’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicato dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro). Il pagamento in misura ridotta, per le società sarà di 412,00 euro per ciascun obbligato e per le imprese individuali di 60,00 euro;

• attribuzione d’ufficio, dalla Camera di Commercio, di un domicilio digitale, così formato: CODICEFISCALEIMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT, attivo solo in ricezione, accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale dell’imprenditore, attraverso la piattaforma impresa.italia.it 

⚠️Attenzione: Il domicilio digitale assegnato d’ufficio dalla Camera di Commercio consentirà il solo ricevimento in entrata di comunicazioni e notifiche, e non anche la trasmissione in uscita di messaggi e documenti.

⚙️Le imprese non in regola possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale al Registro Imprese e chiederne l’iscrizione, evitando il procedimento d’ufficio. 

????Che cos’è il domicilio digitale?
Il domicilio digitale - obbligatorio dal 1° ottobre 2020, per imprese e professionisti - è il luogo virtuale in cui cittadini, imprese e professionisti vogliono ricevere le comunicazioni in formato digitale: per eleggere il proprio domicilio digitale la scelta è tra la Posta Elettronica Certificata (PEC, la versione digitale della raccomandata A/R ) e un Servizio elettronico di recapito certificato qualificato (denominato SERCQ o SERC), come definito dal Regolamento eIDAS (il Regolamento europeo per l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD.