Registro Pubblico delle Opposizioni

Registro Pubblico delle Opposizioni

News legali e fiscali -Treere:
⚠️È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29.03.2022 il D.P.R. del 27.01.2022 n. 26 che disciplina il Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. 

Con l’approvazione della riforma del Registro Pubblico delle Opposizioni – RPO si aprono nuovi scenari per la gestione, in compliance alla normativa, delle attività di telemarketing: ecco i cambiamenti che si prospettano per aziende e consumatori.

????Registro pubblico delle opposizioni, come funziona
Il funzionamento di base del Registro è immutato, come previsto dall’art. 130 c. 3-bis del Codice per la protezione dei dati personali: l’utente (ora “contraente” nel D.P.R., comprensivo di persone fisiche, giuridiche, enti ed associazioni – si badi che invece la l. 5/2018 usa la dizione di “interessati” del GDPR, cioè sole persone fisiche, prospettando alcune incertezze interpretative…) contatta la Fondazione Ugo Bordoni presso il sito web dedicato al RPO e iscrive nel Registro il proprio numero telefonico o indirizzo postale (le modalità per farlo sono plurime: dall’email al contatto telefonico), il quale dovrà essere verificato dagli operatori professionali prima di ogni campagna marketing e comunque ogni 15/30 giorni.

I numeri/indirizzi ivi presenti (c.d. black list) non possono essere contatti dagli operatori per fini marketing, dovranno essere filtrati dai propri dataset tramite verifica obbligata del RPO. Per gli operatori le attività sul RPO hanno un costo, per gli utenti no.

La titolarità della gestione del RPO è del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che lo può affidare a terzi, come accade ancora adesso con la Fondazione Ugo Bordoni.

L'iscrizione al registro preclude qualsiasi trattamento degli indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea.

⚙️I diversi ancora gli step normativi che dovranno essere completati prima della sua effettiva operatività:

• dal 5 aprile fino al 6 maggio 2022, il Mise ha avviato la consultazione pubblica dei principali Operatori che, in qualità di titolari ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, intendono effettuare il trattamento delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti di cui all'articolo 129, comma 1, del D. Lgs. n. 196/2003, e degli indirizzi postali riportati nei medesimi elenchi, per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea. La consultazione è svolta con l’obiettivo di:

1. condividere le principali funzionalità del servizio a disposizione degli Operatori (vedi documentazione tecnica) e di ricevere eventuali osservazioni
2. raccogliere i dati utili alla realizzazione del Registro pubblico delle opposizioni esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, inclusi i cellulari (web form)

• successivamente, entro il 28 maggio (entro 60 gg dalla data di pubblicazione del presente decreto) il Mise dovrà emanare, un altro decreto per fissare le specifiche e i requisiti tecnici per la fornitura delle numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi da parte dei gestori telefonici al gestore del Registro delle opposizioni.

• infine, entro e non oltre il 27 luglio (entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto) il Mise dovrà definire le modalità tecniche ed operative di iscrizione al Registro da parte dei consumatori.

????Ricordiamo che  il registro pubblico ha la finalità di  e opporsi alle chiamate indesiderate
Il diritto di opposizione può essere esercitato dal contraente (consumatore / cittadino) iscrivendosi al registro e ha efficacia con riferimento al trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento effettuato per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Ciascun contraente può chiedere al gestore del registro che la numerazione della quale è intestatario, riportata o meno negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice, o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, siano iscritti nel registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono o della posta cartacea nonché, mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza operatore.

I contraenti iscritti al registro possono rinnovare l'iscrizione in qualunque momento. Il rinnovo dell'iscrizione al registro comporta la revoca del consenso al trattamento della propria numerazione, prestato ai titolari del trattamento precedentemente alla data di rinnovo dell'iscrizione. 

L'iscrizione al registro preclude qualsiasi trattamento degli indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

????Consultazione mensile del registro da parte degli operatori
Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche, nonché mediante l'impiego della posta cartacea, hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste. 

La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a:

• 15 giorni per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, con o senza operatore;
• 30 giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l'impiego della posta cartacea.

????Costi di accesso al registro
Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell'operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per l'anno successivo, e lo comunica entro il 30 novembre al Ministero dello sviluppo economico.